convocazione
a mano e azione di responsabilità
Not. Ernesto
Quinto Bassi, quesito
Il caso: Srl con due soci,
di cui uno è l’amministratore, con partecipazione paritaria. Il 19 luglio in
ordinaria è stato deliberato il promovimento dell'azione di responsabilità ex
art. 2393, c.c., e contestualmente
l'allora amministratore ha consegnato, brevi manu, all'altro socio, che lo ha
ritirato, l'avviso di convocazione, per ieri in prima e per oggi in seconda
dell'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'adozione
dei provvedimenti di cui all'art. 2447, c.c.
Ope legis si è verificata la
revoca dall'ufficio di amministratore unico, senza prorogatio di poteri, non è
stato nominato il sostituto come prevede il terzo comma dell'art. 2393, c.c.
Lo statuto non prevede altra
forma di convocazione se non quella prevista dall'art. 2484 (raccomandata
spedita).
Ora mi chiedo è valida la
convocazione fatta dall'amministratore, poi o contestualmente revocato?
È valida la consegna, senza
spedizione, dell'avviso di convocazione?
Non potrà essere totalitaria
perché non c'è organo amministrativo: del resto, se la ratio è quella di
garantire al socio un congruo termine per documentarsi, questi lo ha avuto, ma
non nelle forme previste.
Not. Luigi
Grasso Biondi, risposta
La giurisprudenza che conosco, pur essendo
molto rigorosa sulla necessità della formale convocazione dell'assemblea, della
completezza dell'avviso di convocazione e della sottoscrizione dello stesso da
parte dell'organo amministrativo, ammette anche modi di convocazione diversi da
quello previsto dall'articolo 2484, c.c., se il socio è stato comunque posto in
condizione di disporre di uno spatium temporis sufficiente per programmare la
sua partecipazione all'assemblea e poter esprimere in quella sede un voto maturo
e consapevole.
Nel tuo caso, quindi, credo si debba
accertare:
1) se l'avviso di convocazione è stato
firmato dall'amministratore in quel momento in carica;
2) se l'avviso è completo con ordine del
giorno (esauriente), luogo e data di convocazione;
3) se lo statuto della srl prevede la
convocazione in seconda (in difetto, varrebbero comunque i quorum dell'articolo
2486 e quindi, nel tuo caso, o è totalitaria o non si fa nulla);
4) se, infine, esiste una prova dell'avvenuta
consegna a mano, come ad esempio una ricevuta datata e firmata di pugno
dall'altro socio.
Se i suddetti requisiti fossero accertati,
riterrei il verbale ricevibile, anche se con molta, molta prudenza (le cause di
inesistenza o di annullabilità di un'assemblea possono essere infinite!).
Posto che il termine "raccomandata"
non fa parte del linguaggio giuridico, ma di quello corrente, il vocabolario dà
questa definizione:
1.
"raccomandata postale": lettera inviata a mezzo posta e della
cui spedizione fa fede l'amministrazione postale;
2.
"raccomandata a mano" lettera consegnata personalmente al
destinatario, che ne rilascia ricevuta.
Considerato che la norma di cui all'articolo
2484 è posta unicamente a tutela del socio, al fine di consentirgli una
partecipazione informata e tempestiva all'assemblea, mi sembrerebbe corretto
considerare una raccomandata (a mano) consegnata 8 giorni prima preferibile ad
una raccomandata (postale) spedita 8 giorni prima, senza alcuna certezza
sull'effettivo recapito.
Certamente, nel primo caso è necessaria la
collaborazione del socio, che deve ricevere la raccomandata e firmare la
ricevuta, mentre, nel secondo caso, questa collaborazione non è necessaria, in
quanto è sufficiente la mera spedizione.
Inoltre, se è vero (come credo che sia vero)
che la norma è posta unicamente a tutela del socio, non vedo perché non
potrebbe essere derogabile dal socio stesso, come avviene pacificamente in
molti altri casi, e la firma della ricevuta costituisce senz'altro una
approvazione da parte del socio della (presunta) diversa modalità di
convocazione.
In conclusione, l'assemblea mi sembra
regolarmente convocata e questa opinione mi sembra confortata dalla
giurisprudenza che ho rincontrollato, anche in analogia a principi di carattere
processuale.
Rimane il problema della prova dell'avvenuta
ricezione della raccomandata: io chiedo la copia della convocazione con
l'attestazione, scritta di pugno dal ricevente dell'avvenuta ricezione della
convocazione stessa, con data e firma.
Not. Stefano
Bigozzi, interviene:
Secondo me l'assemblea non è ritualmente
convocata per cui non è ricevibile il verbale relativo.
Confesso che in un primo momento ho avuto una
certa ritrosia nell'usare una formula così lapidaria.
Il fatto è che … un'assemblea convocata con
comunicazione a mano, quando lo statuto prevede la raccomandata spedita mi pare
ictu oculi non legittimamente costituita.
Not.
Piercarlo Mattea:
Credo anch'io che l'assemblea non sia ritualmente convocata, ma il tuo
per cui mi lascia perplesso.
Siamo noi che dobbiamo verificare la regolarità della convocazione?
Io verbalizzerei, fermo il diritto dell'altro socio di contestare le
formalità di convocazione: non credo che si versi in un caso da "art.
28".